IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interventi dei consultori
 
   1.  In  attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, l'attivita'
di consulenza di cui all'art. 2, gli accertamenti di cui all'art.  3,
l'assistenza  psicologica eventualmente richiesta dagli interessati e
un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento  medico-
chirurgico,  sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti
dai consultori pubblici, e dai consultori privati  convenzionati  con
il  servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge
regionale 25 marzo 1977, n. 28.