IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi dei consultori 1. In attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, l'attivita' di consulenza di cui all'art. 2, gli accertamenti di cui all'art. 3, l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati e un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico- chirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori pubblici, e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28.